Trasporto reflui zootecnici, in Lombardia passa la linea indicata da Apima e Confai

Nuove regole sul trasporto reflui zootecnici. In Lombardia passa la linea di Apima Mantova e Confai. La Direzione generale dell’Agricoltura della Regione Lombardia, infatti, ha sollevato le imprese agromeccaniche dalla responsabilità di compilare il documento di trasporto. Nonchè dall’onere di reperire gli estremi identificativi dell’azienda destinataria dei reflui. 
 
trasporto reflui zootecnici

Soddisfazione Confai

Molto soddisfatta Confai (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani) Lombardia. Che si era battuta con il coordinatore Sandro Cappellini affinché venissero tutelate le imprese agromeccaniche, verso le quali “non si poteva addossare la responsabilità del materiale trasportato, caso unico nella disciplina che regola il contratto di trasporto mediante vettore”.

Apima: le rotte oscure dei nitrati

Il numero uno di Apima (Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola) Mantova, Marco Speziali, mette in luce anche un altro aspetto del quale si è recentemente occupato Agrisole-Il Sole 24 Ore e cioè le “rotte oscure dei nitrati”.
“Non puntiamo il dito contro le imprese agricole – dichiara Speziali – ma non era ipotizzabile assolutamente gravare i contoterzisti della documentazione relativa ai trasporti. Nonchè indicarli quali responsabili per informazioni delle quali non sono in grado di stabilirne la veridicità. Ognuno deve infatti fare la propria parte”.
 

La normativa

 
Il decreto della Regione Lombardia – specifica Apima Mantova – prevede che “in caso di trasporto degli effluenti di allevamento all’interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda, indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa stessa o soggetto contoterzista), il trasporto deve essere dimostrato con POAs/POA e PUAs/PUA”.

Trasporto tra aziende

Nel caso invece di “trasporto degli effluenti di allevamento da una azienda o impresa agricola (cedente) verso un’altra azienda o impresa agricola diversa (cessionario o acquirente), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto contoterzista), il trasporto deve essere sempre accompagnato da un documento contente le informazioni identificative delle aziende coinvolte, nonché quello dell’azienda trasportatrice con identificazione del mezzo di trasporto”.
 

La compilazione del documento

“Il documento – recita ancora il decreto – deve essere quindi compilato prima del trasporto e la compilazione è a cura dell’impresa cedente, fatti salvi diversi accordi assunti con l’impresa cessionaria/acquirente”.
Inoltre, una copia del documento deve essere conservata dall’impresa cedente, dall’impresa cessionaria/acquirente e dal trasportatore e tenuto a disposizione per eventuali controlli. Le disposizioni del decreto sono infatti entrate in vigore dallo scorso 1 gennaio.

 

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